La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro costituisce una clausola nulla per contrasto a norme imperative.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione (8 gennaio 2013, n. 212), sottolineando che è necessario evitare, per un verso, l’attribuzione al datore di lavoro del potere di incidere unilateralmente sulla durata temporale del vincolo (con conseguente vanificazione della previsione di fissare un termine certo) e, per l’altro, la perdita – determinata discrezionalmente dal datore di lavoro – del corrispettivo pattuito a favore del lavoratore.
In merito al patto di non concorrenza va rilevato che ai sensi dell’art. 2125 cod.civ., la limitazione dell’attività lavorativa del prestatore va contenuta entro determinati limiti di oggetto, tempo e luogo e compensata da un corrispettivo.
Nella fattispecie oggetto della sentenza in esame, un lavoratore, che aveva sottoscritto un patto di non concorrenza, aveva richiesto, alla conclusione del rapporto di lavoro, il pagamento del corrispettivo pattuito. L’azienda non accoglieva la sua richiesta in quanto il patto stesso era stato sottoposto a condizione risolutiva potestativa a favore della parte datoriale, che si era riservata il diritto di avvalersene o meno.