Per quel che riguarda la prescrizione delle cartelle esattoriali non impugnate si deve tenere presente che le stesse devono essere notificate entro termini ben precisi.
Per evitare confusioni interpretative riteniamo utile distinguere il termini di decadenza dal termini di prescrizione.
I termini di decadenza, ove non rispettati, comportano la perdita della possibilità di esercitare un determinato potere. Ad esempio, nel caso della cartella esattoriale notificata oltre il termine di decadenza, l’ente creditore perde il potere di procedere alla riscossione tramite ruolo.
I termini di decadenza non possono essere sospesi o interrotti (a differenza dei termini di prescrizione).
In altre parole, la decadenza è impedita solo dal compimento dell’atto previsto dalla legge (o dall’accordo delle parti).
I termini di prescrizione, invece, ove non rispettati, comportano l’estinzione del diritto. Una volta decorsa la prescrizione, pertanto, l’ente creditore non può più chiedere il pagamento nè tramite ruolo nè tramite altre procedure.
I termini di prescrizione possono essere sospesi o interrotti. Ad esempio, interrompe la prescrizione la richiesta di pagamento o il riconoscimento del debito da parte del debitore. Dal giorno dell’interruzione, inizia a decorrere ex novo il termine di prescrizione.
Si osserva, altresì, che In materia di riscossione tramite ruolo, i termini di prescrizione e di decadenza sono diversi a seconda del tipo di credito per cui si procede.
Per tale motivo non si può dire che esista un termine di prescrizione proprio della cartella esattoriale.
Per acquisire nozioni utili riguardanti la prescrizione breve si consiglia di consultare l’articolo 2948 n. 4 del codice civile, mentre per approfondimenti sulla prescrizione dei tributi locali, l’articolo 2948 comma 4 del Codice civile e la sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, n. 4283 in data 23.02. 2010.
In realtà vi sono tre ipotesi, non previste normativamente, ma disciplinate da interventi della Corte di Cassazione, in cui la cartella può essere opposta nel maggior termine di sessanta giorni, sempre naturalmente decorrenti dalla notifica.
Faccio riferimento all’ipotesi in cui:
a) la cartella non sia stata preceduta dalla notifica del verbale di accertamento;
b) la cartella non sia stata preceduta dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione
e, in via più generale,
c) quando in ogni caso il destinatario della notifica della cartella sia venuto a conoscenza dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale per la prima volta con la notificazione della cartella esattoriale (generalmente, per vizi di notifica).
In tutti questi casi, che hanno evidentemente in comune tra di loro la circostanza che la notifica della cartella rappresenta il primo momento in cui il soggetto viene a conoscenza (quantomeno per ciò che concerne la conoscenza legale) dell’infrazione commessa, ormai da anni e da ultimo con l’ordinanza della III Sezione n. 3009 del 07/2/11, la Corte di Cassazione ha codificato il principio per cui ” in tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione di recupero del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, anche se l’opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile anche al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della strada “.
Per effettuare ulteriori approfondimenti sull’argomento potrebbero rivelarsi utile la consultazione delle seguenti sentenze dalla corte di cassazione: n. 6493 del 11/03/08, n. 3647 del 16/02/07; n. 17312 del 07/08/7, n. 9180 del 20/04/06, n. 15149 del 18/07/05, Sez. Unite n. 489 del 13/07/00.
Riassumendo, dunque, nel caso in cui la cartella rappresenti la prima occasione in cui si viene a conoscenza di un verbale relativo a un’infrazione stradale commessa, è possibile proporre opposizione nel maggior termine, rispetto a quanto riportato dalla cartella stessa, di sessanta giorni.
Senza dimenticare che, ove la mancanza di notifica sia palese, si potrà esperire (meglio se entro il termine per proporre l’opposizione, cosicché ci sia poi tempo per proporla) anche l’istanza di annullamento in autotutela.