Ai sensi degli artt. 1130 e 1131 codice civile, all’amministratore del condominio spetta per legge la disciplina della gestione ed uso delle cose comuni e della prestazione dei servizi e così dell’esercizio del servizio comune di portierato ed il potere di risolvere il rapporto di lavoro fra il portiere ed il condominio.
Di conseguenza l’amministratore può, anche senza deliberazione dell’assemblea dei condomini, agire per il rilascio dell’alloggio detenuto senza titolo dal portiere licenziato (cui l’alloggio stesso era stato concesso ad integrazione della retribuzione), dipendendo tale rilascio dalla risoluzione di un rapporto obbligatorio assunto per la gestione del servizio comune ed essendo il recupero di detto alloggio essenziale per l’ulteriore espletamento dello stesso servizio (Cass. civ., sez. lav., 3 ottobre 1985, n. 478).
L’obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una pigione, di canone o di altro corrispettivo periodico del godimento di un bene ha natura di debito pecuniario ove sia stato preventivamente determinata in una somma fissa di denaro e, pertanto, essendo soggetta al principio nominalistico, non è suscettibile di rivalutazione.
Tale principio è applicabile anche al canone fissato in danaro in corrispettivo dell’onere reale posto a carico di uno dei condomini di un edificio e consistente nell’obbligo di conservare, nell’interesse del condominio, l’originaria destinazione dell’appartamento di sua esclusiva proprietà (nella specie, locali di portierato) – (Cass. civ., sez. II, 26 ottobre 1974, n. 3168).
La concessione in uso dell’alloggio per l’espletamento delle mansioni di portierato o di pulizia dello stabile costituisce una prestazione accessoria del rapporto, la quale perde automaticamente la sua obbligatorietà e non è più dovuta con la cessazione del rapporto dì lavoro che ne è il necessario presupposto – (Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 1981, n. 6435).
Il rapporto avente ad oggetto l’abitazione del portiere viene definito come contratto atipico, non configurabile come locazione, sicché non si applica a simili rapporti la legge sull’equo canone e il diritto al godimento della casa di abitazione viene meno con la ces-sazione del rapporto di portierato – (Trib. civ. Napoli, sez. VI, 20 giugno 1985, nr. 5988).
L’amministratore del condominio, a cui spetta ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c. la disciplina della gestione e dell’uso delle cose comuni, nonché dell’esercizio del servizio comune di portierato, può, anche senza deliberazione dell’assemblea dei condomini, agire per il rilascio dell’immobile adibito ad alloggio del portiere, che sia deceduto, da parte del coniuge del medesimo, che detenga l’immo-bile senza titolo
(Cass. civ., sez. III, 26 giugno 1991, n. 7162).