In questa pagina ci occuperemo essenzialmente dell’interruzione della prescrizione piuttosto che della decadenza della prescrizione.
Pur tuttavia, per favorire la chiarezza espositiva delle nozioni studiate, riteniamo utile evidenziare i principali caratteri sia della decadenza che della prescrizione.
Con la decadenza il diritto non è stato ancora acquisito, ma per poterlo acquisire è necessario esercitare una facoltà nei termini prescritti.
Inoltre, la decadenza è una sanzione per non aver esercitato la facoltà di acquisire il diritto. Per approfondimenti tematici si consiglia di consultare gli articoli 2964 e seguenti del codice civile.
La prescrizione si riferisce ad un diritto acquisito ma non esercitato nei termini.
In pratica, la prescrizione è la sanzione per non aver esercitato un diritto.
L’approfondimento di ulteriori tematiche giuridiche correlate potrebbero rivelarsi interessanti previo consultazione dell’articolo 2934 e seguenti del codice civile.
I tributi come ad esempio l’irpef, l’iva e l’ imposta di registro si prescrivono ognuno in un determinato termine previsto dalla singole leggi d’imposta.
Nel caso in cui le succitate leggi non prevede uno specifico termine di prescrizione, si applica la prescrizione ordinaria decennale stabilita dall’art. 2946 c.c.
Per tutte e tali premesse si osserva che il termine di prescrizione è soggetto a sospensione od ad interruzione:
Le prescrizioni possono essere interrotte da atti interruttivi, questi devono sempre rispondere ai requisiti fissati dalla disciplina civilistica (artt. 2943 e 2944 c.c.)
L’ interruzione della prescrizione in genere si verifica quando il titolare esercita un diritto tramite notificazione di un atto con il quale si inizia un giudizio oppure a titolo di intimazione scritta (la cosiddetta costituzione in mora), che può contenere o meno un termine, si veda il codice civile, art.1219 e seguenti.
Ad esempio si ha interruzione della prescrizione, quando la cartella di pagamento non impugnata che si prescrive in 5 o 10 anni a seconda dei casi, e prima che decorrano il predetto termine Equitalia notifica un’intimazione di pagamento, che interrompe la prescrizione e si ricomincia a conteggiare il termine daccapo.