In questi casi, invero, si parla di voltura della concessione edilizia, che si trasferisce insieme all’Immobile
Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’Immobile, al successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o dl altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio
(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 11),
e si ha ogni volta in cui interviene una novazione soggettiva nel rapporto, a favore del successore a titolo universale o a titolo particolare
La voltura della concessione edilizia in senso tecnico si ha tutte le volte in cui interviene una mera novazione soggettiva nel rapporto, accompagnata dalla verifica, appunto, soltanto della riferibilità al soggetti del nuovo provvedimento: In altri termini, la voltura della concessione edilizia a favore del successore, a titolo universale o particolare, dell’originario concessionario, si caratterizza come atto dovuto, privo di contenuto discrezionale, in quanto diretto solo a verificare che sussistano le condizioni richieste dall’art. 4 comma 6,1.28 gennaio 1977 n. 10
(T.A.R. Sicilia. Catania. sez. I, 15 febbraio 2007, n. 276, FA TAR, 2007, 2, 757).
Ad ogni modo, la mancata voltura del titolo edilizio, ad avviso della giurisprudenza preferibile, non incide sulla legittimità dell’attività edile
In materia edilizia, la voltura della concessione edilizia, consistendo in un atto di mera novazione soggettiva nel rapporto tra la p.a. e il privato, non esplica alcuna incidenza sul contenuto precettivo della concessione stessa e sulla relativa utilizzazione del territorio, sicché la mancata voltura della stessa non Incide sulla legittimità dell’attività edilizia posta in essere in forza del titolo da volturare
(T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 7 giugno 2005, n. 960, FA TAR, 2005, 6, 2186),
così come la sua natura novativa non determina una riapertura dei termini per l’eventuale contestazione della legittimità dell’atto
La voltura della concessione edilizia consiste In un atto dl mera novazione soggettiva del rapporto tra la p.a. e il privato e non esplica alcun contenuto precettivo del provvedimento, ne sulla relativa utilizzazione del suolo, né abbisogna del rifacimento della procedura (per esempio, un nuovo parere della commissione edilizia comunale).
La voltura non comporta alcun controllo né alcuna novazione oggettiva al provvedimento che rilevi ai fini della sua legittimità.
La voltura di una concessione non determina la sanatoria di eventuali vizi nel provvedimento né la ratifica di irregolarità della situazione amministrativa, ma rileva esclusivamente sotto il profilo soggettivo, determinando la sopravvenuta carenza di interesse nei confronti dei motivi attinenti all’intestazione della concessione impugnata o, comunque, alla titolarità del concessionario originario. La sostituzione del titolare di una concessione edilizia, effettuata con atto di voltura, non dà luogo a nuova autorizzazione
(T.A.R. Valle d’Aosta 28.2.1992 n. 19, TAR, 1992, I, 1384).
La domanda di voltura produce una sospensione nei confronti dei tempi di attuazione del provvedimento in quanto il periodo necessario per concederla non può influire sui termini di decadenza.
Il tempo impiegato dall’amministrazione per concedere la voltura, specie quando si tratti di successione ereditaria, non può essere computato nel termine previsto nel regolamento edilizio per dare avvio ai lavori della concessione edilizia a pena di decadenza
(T.A.R. Marche, 911.1990, n. 559, FA, 1991, 15321.
Non costituisce una mera voltura di permesso di costruire, ma una vera e propria autorizzazione rilasciata ex novo al soggetto richiedente, il provvedimento che presenti i requisiti di forma e di contenuto propri della concessione di costruzione.
La voltura della concessione edilizia relativa ad un terreno promesso come edificabile non può essere chiesta dal promissario acquirente del fondo se non dopo la stipula del contratto definitivo, non potendo egli dare esecuzione ai lavori assentiti senza incorrere nelle sanzioni penali di cui all’art. 17 lett. h) legge del 28 gennaio 1977 n. 10. (Cass. civ., sez. Il, 10 ottobre 1997, n, 9850, in Giust. riv. Mass., 1997, 1898).
Le modificazioni di posizioni soggettive intervenute tra privati e non portate a conoscenza della P.A. non possono inficiare i provvedimenti adottati nei confronti dei titolari originari dei rapporti; pertanto, in mancanza della voltura ex art. 4 I. 28 gennaio 1977 n. 10 della concessione edilizia, legittimamente il comune notifica i provvedimenti sanzionatori degli abusi agli originari titolari della concessione. (Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 1992, n. 1220, in Coni. Stato, 1992, 1, 1583).
La voltura della concessione edilizia, nella previsione dell’art. 4 1. 28 gennaio 1977 n. 10, è atto dovuto, una volta che il Sindaco abbia accertato l’esistenza dell’unico presupposto richiesto (il trasferimento della titolarità dell’area), e rappresenta una mera novazione soggettiva del precedente provvedimento amministrativo; pertanto, la pronuncia sulla richiesta di voltura non necessita del parere della Commissione edilizia, in quanto, in tale sede, non devono essere riesaminati i presupposti oggettivi della concessione.