L’estinzione anticipata del mutuo consente di chiudere il mutuo prima del tempo restituendo alla banca il debito residuo in un’unica soluzione. L’estinzione anticipata del mutuo è abbinata anche al pagamento di una penale all’istituto di credito, ossia di una somma di denaro aggiuntiva al capitale da restituire. L’entità della penale è indicata nel contratto di mutuo e varia da banca a banca. Il decreto Bersani del 2007 ha introdotto importanti novità a riguardo. Nei contratti di mutuo stipulati a partire 2 febbraio 2007 l’estinzione anticipata del mutuo non è più soggetta al pagamento di una penale. Per i mutui accesi prima del 2007 il pagamento della penale è invece ancora valida. Tuttavia, le associazioni dei consumatori e l’ABI hanno concordato un piano di riduzione delle penali. In quest’ultimo ambito è necessario distinguere tra due fattispecie:
Mutui accesi prima del 1° gennaio 2001. Nei mutui a tasso fisso o variabile stipulati prima del 1/1/2001 la penale per estinzione anticipata del mutuo non deve superare il tetto dello 0,50%. Tale tetto si riduce a 0,20% nel terzultimo anno e si azzera completamente negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.
Mutui accesi tra il 1° gennaio 2001 e il 2 febbraio 2007. Nei mutui a tasso fisso stipulati tra l’1/1/2001 e il 2/2/2007 la penale per estinzione anticipata del mutuo non deve superare il tetto del 1,9%. Il tetto scende al 1,5% se il mutuo ha superato la prima metà del periodo di ammortamento. Scende ulteriormente allo 0,20% nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo e si azzera completamente negli ultimi due anni.
Mutui accesi dopo il 1° febbraio 2007. I mutui accesi dopo il 1° febbraio 2007 non sono più soggetti al pagamento delle penali di estinzione del mutuo.