Il Documento di trasporto o DDT è stato introdotto in sostituzione della bolla di accompagnamento, la cui obbligatorietà è stata abrogata con il Dpr 14 agosto 1996 n° 472.
Deve essere emesso prima della consegna o della spedizione della merce con l’indicazione degli elementi principali dell’operazione. Non occorre emettere il documento di trasporto per le consegne dei beni ceduti con fatturazione “immediata”, in questo caso la fattura deve essere emessa entro le ore 24 dello stesso giorno di consegna dei beni. Il documento è in formato libero, ossia senza nessun vincolo di forma, dimensioni o tracciato. Deve essere emesso in due copie: una deve essere trattenuta e conservata dall’emittente; l’altra deve essere consegnata al cessionario, in accompagnamento della merce ceduta e trasportata.
Il documento deve riportare i seguenti dati
il numero progressivo.
la data.
Le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale soggetto incaricato del trasporto.
la quantità dei beni trasportati.
la descrizione dei beni trasportati con l´indicazione della natura e qualità
degli stessi. La quantità può essere espressa solo in cifre.
Per un esempio è possibile vedere questo modello DDT presente sul sito Documentoditrasporto.com.
Risulta essere obbligatorio emettere il documento di trasporto nei casi di fatturazione differita e di movimentazione di beni a titolo non traslativo. In questo caso è necessario indicare la causale non traslativa del trasporto .