In questa guida vi parlerò della riabilitazione e della cancellazione degli assegni o delle cambiali protestate. La persona che ha subito il protesto, cioè il debitore del titolo, come prima cosa dovrà effettuare il pagamento di tale debito al creditore.
Il debitore, cioè colui che ha subito il protesto, dopo aver pagato l’intera somma del debito al creditore, dovrà richiedere a quest’ultimo il titolo in questione in originale. Sempre il debitore dovrà richiedere l’estratto di repertorio al notaio che ha elevato il protesto, sia per quanto riguarda l’assegno protestato che per la cambiale protestata.
Debitore e creditore dovranno recarsi presso il Comune più vicino alla loro residenza, oppure presso un qualsiasi notaio e dovranno autenticare la liberatoria di pagamento. Nel caso in cui il titolo dovrebbe essere perduto, occorre effettuare una denuncia di smarrimento presso i carabinieri o la questura del proprio paese di residenza.
In mancanza del titolo, in caso di assegno lo si può richiede in fotocopia alla banca che ha provveduto all’incasso dello stesso oppure si può richiedere una copia alla prefettura che ha emesso la sanzione amministrativa, come spiegato in questa guida sull’assegno protestato. In caso di cambiale si può richiedere una fotocopia al notaio che ha elevato il protesto oppure alla Cassa Cambiale. Una volta ottenuti tutti questi documenti, il debitore potrà rivolgersi ad un avvocato oppure ad una associazione, che avvieranno l’iter presso il Tribunale competente e presso la C.C.I.A.A. competente per territorio.