La tipologia della società in nome collettivo viene adottata quando due o più persone vogliano svolgere una attività commerciale senza limitazione di responsabilità.
Essa è disciplinata dagli articoli 2291-2312 c.c. e, per quanto non disposto da tali norme, da quelle previste per la società semplice.
La S.N.C. è soggetta, ai sensi dell’art. 2296 c.c. alla iscrizione nel il Registro delle Imprese; tale iscrizione si effettua mediante il deposito dell’atto costitutivo, con sottoscrizione autentica dei contraenti o con copia autentica dello stesso, qualora stipulato per atto per atto pubblico, entro trenta giorni presso l’ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Tale onere è in capo agli amministratori ed in caso di loro inerzia al deposito possono provvedere i singoli soci a spese della società o a far condannare gli amministratori ad eseguirlo; qualora la stipula dell’atto costitutivo sia avvenuta per atto pubblico l’onere del deposito è a carico del notaio.
La mancata registrazione determina lo stato di irregolarità della società stessa per cui i rapporti tra la società ed i terzi sono regolati dalle norme sulla società semplice, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci e la possibilità per la società di essere sottoposta a fallimento.
Nell’atto costitutivo, a norma dell’art. 2295 c.c. deve essere contenuto: le generalità di ogni socio, la ragione sociale, i dati relativi ai soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società, la sede della società e le eventuali sedi secondarie, l’oggetto sociale, i conferimenti di ciascun socio col valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione, le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera, le norme secondo le quali gli utili debbano essere ripartiti e la quota di ciascun socio agli utili ed alle perdite, la durata della società.
La responsabilità dei soci è da intendersi solidale ed illimitata.
L’amministrazione della società può essere di tipo congiuntivo o disgiuntivo: nel primo caso le operazioni sociali possono compiersi solo col consenso della totalità dei soci amministratori, salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo, gli amministratori possono compiere, singolarmente, solo gli atti urgenti al fine di evitare un danno alla società; nel secondo caso l’amministrazione spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta, sull’opposizione decide la maggioranza dei soci, da calcolarsi sulla base degli utili attribuiti ai singoli soci. Ai sensi dell’art. 2260 c.c. i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato; gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.
I creditori sociali, ai sensi dell’art. 2304 c.c. non possono pretendere, anche se la società è in liquidazione, il pagamento dei propri crediti dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale.
Le cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio sono la esclusione, il recesso e la morte del socio stesso; in quest’ultimo caso il rapporto cessa a meno che non sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo, gli altri soci hanno la facoltà, inoltre, di continuare il rapporto sociale con gli eredi del defunto quando questi vi acconsentano. Le cause di scioglimento della società sono: il decorso del termine; il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; la volontà di tutti i soci e la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, qualora nel termine di sei mesi questa non sia ricostituita; il fallimento; le altre cause previste nel contratto sociale. Tuttavia, ai sensi dell’art. 2273 c.c., nel caso di apposizione di termine alla durata della società, la stessa è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.