Parallelamente alla collocazione per mezzo delle investment bank, le azioni possono essere offerte al pubblico. Risulta essere il caso delle Offerte Pubbliche d’Acquisto, OPA, di cui in Italia si ha esperienza a partire dagli anni ’90, a seguito di vari processi di privatizzazione.
Attraverso le privatizzazioni, lo Stato ha infatti ridotto la propria partecipazione ad alcune società, offrendo al pubblico l’acquisto di sue azioni, spesso in modo controverso data la particolare delicatezza del settore di appartenenza e della posizione in quel settore della società privatizzata.
La disciplina sulle Offerte Pubbliche d’Acquisto, piuttosto corposa, è trattata dalla Legge n. 149 del 18 febbraio 1992 e dagli articoli n. 102-112 del Testo Unico della Finanza. Un’offerta pubblica di acquisto può essere definita come qualunque offerta volta ad acquistare un prodotto finanziario tramite il versamento di denaro. Coloro che presentano una OPA devono comunicarlo alla Consob. Questa stessa comunicazione, contenente tutti i dettagli relativi all’offerta, viene poi trasmessa alla società che riceve la OPA. Essa deve a sua volta emanare un comunicato con gli elementi da considerare per valutare l’offerta ricevuta, il suo giudizio su di essa ed, eventualmente, la decisione di convocare un’assemblea per contrastare l’offerta.
Esistono vari tipi di OPA: volontarie o imposte per legge, svolte in contanti o tramite scambio di titoli, amichevoli, in accordo con la società che riceve l’offerta, o ostili.