Il tema delle distanze fra le costruzioni è un argomento che risulta molto interessante soprattutto in relazione ai rapporti fra vicinato, nel senso che gli interrogativi più frequenti sono quelli sulle distanze entro cui il vicino può costruire o sulla divisione delle spese relative ad un muro di confine o ancora sul luogo dove gli alberi possono essere piantati e sulla loro grandezza e altezza.
Questo in considerazione del fatto che ciascun edificio ha bisogno di luce e di aria che consentano agli occupanti di avere una vita libera e dignitosa.
In tema di distanze fra le costruzioni il primo riferimento normativo è il Codice Civile agli articoli 873 e ss. fino al 907.
Andiamo ad analizzare nello specifico la normativa iniziando dai limiti che riguardano le distanze nelle costruzioni e nelle piantagioni (artt. da 873 a 899 c.c.).
Il codice civile in questo tema dispone il principio in base al quale la distanza non può essere inferiore a tre metri salvo che i regolamenti comunali dispongano altrimenti.
Questo significa che sono i regolamenti edilizi il primo riferimento e che le disposizioni del codice civile si applicano solo in loro mancanza.
Quando però le costruzioni vicine sorgono a quella distanza da più di vent’anni entrambi i proprietari sono tenuti ad accettarli in quella posizione senza poter far nulla per cambiarla.
Si parla in questo caso di usucapione.
Per le nuove costruzioni invece le distanze fra gli edifici si fanno più lunghe nel senso che la distanza minima fra due edifici di nuova costruzione deve essere non inferiore a dieci metri e ancora di più se fra queste passa una strada a traffico veicolare.
Il riferimento normativo in questo caso è il decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.
Eccezione alla regola delle distanze fra edifici è l’edificazione in appoggio o in aderenza che consente la costruzione addosso al muro che sorge al confine fra due proprietà che è appunto possibile o in appoggio oppure in aderenza.
Nel caso di costruzione in aderenza l’edificio deve essere in grado di reggersi autonomamente.
Nel caso di costruzione in appoggio, invece, l’edificio di nuova costruzione si appoggia al muro che sorge sul confine lungo tutta la sua estensione, quindi è chiaro che in questo caso il vicino deve acconsentire e il proprietario della nuova costruzione dovrà pagare il costo di metà del muro comune nonché la metà del valore del suolo su cui è costruito.
Le sopraelevazioni sono equiparate dalla legge in tutto e per tutto alle nuove costruzioni per cui si applicheranno anche a loro le regola in tema di distanze fra edifici.